Dalla qualità dell’istruttoria alle più recenti pronunce della Cassazione: come cambia il rapporto tra banca, impresa e finanziamento
“Per lungo tempo il credito bancario è stato considerato uno dei diritti più solidi dell’ordinamento. Una volta sottoscritto il contratto ed erogato il finanziamento, il diritto della banca alla restituzione appariva sostanzialmente incontestabile. Oggi non è più così. La tutela del credito dipende sempre più dalla qualità dell’intero processo che ne ha determinato la nascita.”
Parlare di “credito nullo” costituisce una semplificazione giornalistica. Nella realtà giuridica il credito può rimanere perfettamente valido, mentre risultano nulle alcune clausole contrattuali, illegittimi determinati interessi, inefficaci alcune garanzie oppure possono emergere responsabilità dell’intermediario nella fase di concessione del finanziamento. È proprio questa evoluzione che intendiamo analizzare.
Quando si parla di credito bancario, l’attenzione si concentra quasi sempre sul momento finale del rapporto: il rimborso del finanziamento, l’eventuale insolvenza dell’impresa, le procedure di recupero, il contenzioso o, nei casi più gravi, l’avvio delle procedure esecutive. È comprensibile. È la fase nella quale il credito manifesta concretamente il proprio valore economico. La realtà, tuttavia, è molto più complessa. Negli ultimi vent’anni il diritto bancario ha conosciuto una profonda trasformazione. L’attenzione del legislatore, delle Autorità di vigilanza e della Corte di Cassazione si è progressivamente spostata dalla sola tutela del credito alla qualità delle modalità con cui quel credito viene concesso, gestito e monitorato nel tempo. Si tratta di un cambiamento culturale prima ancora che giuridico. Il credito non viene più considerato esclusivamente come un diritto patrimoniale della banca, ma come il risultato di un processo decisionale che deve rispettare principi di trasparenza, correttezza, buona fede, sana e prudente gestione e adeguata valutazione del merito creditizio. In questo nuovo scenario parlare di “credito nullo” costituisce una semplificazione giornalistica. Più correttamente, possono risultare nulle alcune clausole del contratto, possono essere illegittimi gli interessi applicati, possono perdere efficacia determinate garanzie oppure possono emergere responsabilità della banca nella fase di concessione del finanziamento.
Il risultato pratico, tuttavia, è evidente: anche il diritto della banca può subire limitazioni quando il credito nasce o viene gestito in violazione delle regole che disciplinano l’attività bancaria. Ed è proprio questa la grande novità che caratterizza il diritto bancario contemporaneo.
Dalla tutela del credito alla tutela della qualità del credito
Per molti decenni il sistema bancario ha costruito la propria attività attorno a un principio apparentemente semplice: valutare il rischio di insolvenza del cliente. L’obiettivo principale consisteva nell’individuare imprese capaci di restituire il finanziamento e ridurre al minimo le perdite derivanti da eventuali inadempimenti. Oggi questa impostazione non è più sufficiente. Le crisi finanziarie degli ultimi vent’anni, l’evoluzione della regolamentazione prudenziale internazionale, il rafforzamento della vigilanza bancaria europea e l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa hanno modificato profondamente il concetto stesso di rischio di credito. Non basta più chiedersi se un’impresa sarà in grado di restituire il finanziamento. Occorre chiedersi se la decisione di concedere quel finanziamento sia stata assunta attraverso un processo istruttorio completo, documentato, proporzionato e coerente con il reale profilo di rischio del cliente. È un cambiamento di prospettiva estremamente significativo. La qualità del credito non dipende soltanto dalla solidità economica del debitore. Dipende anche dalla qualità della decisione assunta dalla banca. In altri termini, un finanziamento può deteriorarsi certamente per il peggioramento delle condizioni economiche dell’impresa, ma può diventare problematico anche perché nasce da un’istruttoria incompleta, da informazioni non adeguatamente verificate, da valutazioni eccessivamente ottimistiche o da processi deliberativi non coerenti con i principi della sana e prudente gestione.
È proprio questa la ragione per cui la regolamentazione europea attribuisce oggi un’importanza crescente ai processi di Loan Origination and Monitoring, ossia all’insieme delle attività che accompagnano il credito dalla fase istruttoria fino al completo rimborso. Il rischio non viene più osservato soltanto dopo l’erogazione. Si cerca di prevenirlo prima ancora che il finanziamento venga deliberato. Questa evoluzione ha modificato anche il ruolo dell’istruttoria bancaria. Per molti anni essa è stata percepita come un’attività prevalentemente amministrativa: raccolta della documentazione, analisi dei bilanci, valutazione delle garanzie e predisposizione della proposta deliberativa. Oggi rappresenta invece uno dei momenti più importanti dell’intero processo di gestione del rischio. La qualità dell’istruttoria determina infatti non soltanto la probabilità di recuperare il credito, ma anche la possibilità per la banca di dimostrare, qualora il rapporto venga sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria, di aver operato secondo criteri di professionalità, correttezza e diligenza.
Non è un caso che le più recenti pronunce della Corte di Cassazione insistano sempre più frequentemente sulla responsabilità dell’intermediario nella fase di concessione del credito, valorizzando il dovere della banca di effettuare una valutazione seria e documentata del merito creditizio. Il finanziamento non costituisce più un semplice atto negoziale. Diventa il risultato di un processo decisionale che deve poter essere ricostruito, motivato e dimostrato. Ed è probabilmente questa la più importante evoluzione del diritto bancario degli ultimi anni.
Tavola 1 – L’evoluzione del concetto di credito bancario
| Ieri | Oggi |
| Valutazione prevalentemente patrimoniale | Valutazione prospettica dell’impresa |
| Bilancio storico | Business plan e flussi di cassa futuri |
| Garanzie reali | Capacità di rimborso sostenibile |
| Controllo al momento dell’erogazione | Monitoraggio continuo del credito |
| Tutela del credito | Tutela della qualità del credito |
| Recupero dell’insolvenza | Prevenzione del deterioramento |
La qualità dell’istruttoria: dove nasce davvero la forza del credito
Se esiste un momento nel quale si decide il destino di un finanziamento, questo non coincide con la firma del contratto né con l’erogazione delle somme. Quel momento arriva molto prima ed è rappresentato dall’istruttoria di credito. Per lungo tempo questa fase è stata percepita come un’attività prevalentemente tecnica e amministrativa: raccolta della documentazione, analisi dei bilanci, valutazione delle garanzie, determinazione del rating e predisposizione della proposta deliberativa. Oggi questa impostazione non è più sufficiente. L’evoluzione della normativa bancaria europea, delle disposizioni di vigilanza della Banca Centrale Europea e dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), unitamente alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, ha profondamente modificato il significato dell’istruttoria. Essa non rappresenta più un semplice passaggio procedurale, ma il momento nel quale la banca dimostra di aver assunto una decisione consapevole, documentata e coerente con i principi della sana e prudente gestione. Il credito nasce, dunque, molto prima dell’erogazione. Nasce quando l’intermediario ricostruisce la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa; analizza il settore di appartenenza, valuta la sostenibilità del modello di business, verifica la qualità del management, esamina gli adeguati assetti organizzativi previsti dall’articolo 2086 del Codice civile e formula un giudizio prospettico sulla capacità dell’impresa di generare, nel tempo, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito. È un cambiamento culturale di grande rilievo. Per decenni il credito è stato valutato prevalentemente sulla base del passato: bilanci storici, consistenza patrimoniale, valore delle garanzie reali. Oggi questi elementi rimangono fondamentali, ma non bastano più. L’attenzione si concentra sempre di più sulla capacità futura dell’impresa di creare valore. Il business plan, l’analisi dei flussi di cassa prospettici, la sostenibilità del debito, la resilienza del modello produttivo, l’impatto dei rischi climatici, geopolitici e tecnologici, la qualità della governance e la presenza di sistemi di controllo interno assumono un peso crescente nella valutazione del merito creditizio.
Le Linee Guida EBA in materia di Loan Origination and Monitoring hanno formalizzato questo approccio, chiedendo agli intermediari di fondare le decisioni creditizie su informazioni affidabili, aggiornate, verificabili e proporzionate alla complessità dell’operazione. La valutazione del merito creditizio non può essere una fotografia statica del passato, ma deve rappresentare una vera analisi prospettica della capacità dell’impresa di onorare gli impegni assunti. In altre parole, il credito non viene più concesso soltanto perché il cliente presenta garanzie adeguate. Viene concesso perché esistono ragionevoli elementi per ritenere che il progetto imprenditoriale sia economicamente sostenibile nel tempo. Questo principio assume un’importanza ancora maggiore alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha introdotto una cultura della prevenzione fondata sull’individuazione tempestiva dei segnali di difficoltà aziendale. La banca non può ignorare indicatori di deterioramento evidenti né limitarsi a rinnovare affidamenti senza una verifica concreta della situazione economico-finanziaria del cliente. Al contrario, è chiamata a monitorare costantemente l’evoluzione del rischio e ad adeguare le proprie decisioni alle informazioni progressivamente acquisite. È proprio in questo contesto che si inseriscono alcune delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di concessione abusiva del credito. La Suprema Corte ha ribadito che l’attività bancaria deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e sana gestione, sottolineando come la concessione o il mantenimento del credito a favore di imprese ormai irreversibilmente insolventi possa, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, determinare responsabilità dell’intermediario nei confronti dei creditori e della massa concorsuale. La responsabilità della banca non nasce dal semplice fatto che un’impresa fallisca dopo aver ottenuto un finanziamento. Il rischio d’impresa rimane un elemento fisiologico dell’attività economica. Essa può però emergere quando il finanziamento venga deliberato o mantenuto ignorando informazioni che avrebbero imposto, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, una diversa valutazione del merito creditizio. In questa prospettiva, la qualità dell’istruttoria assume un valore che va ben oltre il singolo rapporto contrattuale. Tutela la banca, perché riduce il rischio di credito e il rischio legale. Tutela l’impresa, perché evita il ricorso a finanziamenti non sostenibili che potrebbero aggravarne la situazione economica. Tutela il mercato, perché contribuisce a destinare le risorse finanziarie verso iniziative realmente capaci di generare sviluppo e valore. È questa, probabilmente, la trasformazione più significativa intervenuta negli ultimi anni: il credito non viene più valutato soltanto in base all’importo erogato o alle garanzie acquisite, ma anche alla qualità del processo decisionale che ha portato alla sua concessione. La migliore tutela del credito non nasce davanti a un giudice, quando il rapporto è ormai deteriorato. Nasce molto prima, nella capacità della banca di svolgere un’istruttoria completa, rigorosa e documentata, fondata su dati attendibili, valutazioni prospettiche e una piena consapevolezza dei rischi assunti.
Tavola 2 – Le principali cause che possono indebolire la tutela del credito
| Fattore | Possibili conseguenze |
| Clausole contrattuali nulle | Invalidità parziale del contratto |
| Interessi usurari | Nullità della clausola interessi |
| Anatocismo illegittimo | Ripetizione degli interessi |
| Istruttoria insufficiente | Responsabilità dell’intermediario |
| Concessione abusiva del credito | Azioni risarcitorie |
| Garanzie viziate | Inefficacia della fideiussione |
La Cassazione ridisegna il rapporto tra banca e impresa
L’evoluzione del diritto bancario degli ultimi anni trova una conferma significativa nelle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che sembrano accomunate da un filo conduttore ben preciso: il credito non viene più considerato soltanto come un diritto patrimoniale della banca, ma come il risultato di un’attività professionale che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e sana e prudente gestione. Non si tratta di un cambiamento improvviso. È il punto di arrivo di un’evoluzione iniziata con il rafforzamento della disciplina sulla trasparenza bancaria, proseguita con la normativa europea in materia di vigilanza prudenziale e oggi ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza della Suprema Corte. L’orientamento che emerge è chiaro. L’attività bancaria non consiste semplicemente nell’erogare finanziamenti, ma nel valutare con professionalità quando concederli, in quale misura, a quali condizioni e con quali modalità di monitoraggio. La responsabilità dell’intermediario non nasce dal fatto che un’impresa entri successivamente in crisi. Il rischio imprenditoriale continua, infatti, a rappresentare un elemento fisiologico dell’economia di mercato. Diverso è il caso in cui il finanziamento venga deliberato ignorando elementi che avrebbero imposto, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, una diversa valutazione del merito creditizio. Su questo punto la Cassazione è recentemente intervenuta con particolare chiarezza.
Con le sentenze dell’11 giugno 2026 (nn. 19276 e 19288) la Corte ha affermato che la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria o degli obblighi di verifica del merito creditizio non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La nullità può configurarsi soltanto in ipotesi eccezionali, ad esempio quando il contratto integri un reato-contratto o presenti una causa illecita. Tuttavia, la banca può essere chiamata a rispondere dei danni arrecati alla massa dei creditori qualora abbia alimentato artificiosamente la prosecuzione di un’impresa ormai priva di concrete prospettive di risanamento. Si tratta di una precisazione di grande rilievo operativo. Per molti anni parte della dottrina aveva ipotizzato che la concessione abusiva del credito potesse comportare la nullità del finanziamento. La Cassazione ha scelto una strada diversa. Il contratto resta normalmente valido. Ciò che può cambiare è il profilo della responsabilità dell’intermediario, chiamato a risarcire gli eventuali danni provocati da una decisione creditizia assunta in violazione dei doveri di diligenza professionale. Questa impostazione appare coerente con la logica della vigilanza bancaria europea. L’obiettivo non è scoraggiare la concessione del credito. Al contrario, il credito rappresenta uno strumento essenziale per lo sviluppo dell’economia. Ciò che viene richiesto è che esso sia il risultato di un processo decisionale fondato su informazioni attendibili, analisi prospettiche e valutazioni coerenti con il reale profilo di rischio dell’impresa.
Tavola 3 – Le nuove responsabilità della banca
| Prima | Oggi |
| Valutare il merito creditizio | Valutare la sostenibilità prospettica |
| Acquisire garanzie | Comprendere il modello di business |
| Deliberare il credito | Documentare la decisione |
| Gestire il rapporto | Monitorare continuamente il cliente |
| Recuperare il credito | Prevenire il deterioramento |
Anche gli interessi e le garanzie sono sottoposti a un controllo più rigoroso
L’evoluzione giurisprudenziale non riguarda soltanto la fase di concessione del credito. Anche il contenuto del rapporto contrattuale è oggi oggetto di un controllo molto più penetrante rispetto al passato. In materia di usura e anatocismo la Cassazione continua a ribadire che il rispetto delle regole non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale della legittimità del rapporto bancario. La recente ordinanza n. 851 del 2026 ha confermato principi ormai consolidati, precisando, tra l’altro, i criteri per la verifica dell’usura nei rapporti anteriori alla riforma della commissione di massimo scoperto e ribadendo che la capitalizzazione degli interessi è legittima soltanto quando rispetta rigorosamente le condizioni previste dalla normativa e dalla delibera CICR. Un’attenzione analoga riguarda il sistema delle garanzie. Anche le fideiussioni non rappresentano più strumenti automaticamente inattaccabili. Le numerose controversie relative allo schema ABI hanno portato la giurisprudenza a precisare che la nullità derivante dall’intesa anticoncorrenziale non opera indistintamente per tutte le fideiussioni, ma richiede una puntuale verifica del contenuto del contratto, della sua collocazione temporale e della corrispondenza con le clausole censurate dall’Autorità Garante. La Cassazione ha recentemente ribadito che la nullità, quando ricorre, è normalmente limitata alle clausole riproduttive dell’intesa vietata e deve essere dimostrata attraverso un’adeguata allegazione dei fatti. Anche sotto questo profilo emerge una trasformazione significativa. La banca non può più confidare esclusivamente nella forza delle garanzie. Deve poter dimostrare la correttezza dell’intero percorso contrattuale che ha condotto alla loro acquisizione e alla loro successiva utilizzazione.
L’insieme di questi orientamenti mostra come la tutela del credito non dipenda più soltanto dalla validità formale del contratto, ma dalla qualità dell’intero processo decisionale che accompagna il finanziamento. È una trasformazione che incide profondamente non solo sull’attività degli intermediari, ma anche sul modo in cui le imprese devono prepararsi al dialogo con il sistema bancario. Ed è proprio su queste conseguenze operative che conviene ora soffermarsi. Le conseguenze operative: cambia il modo di fare banca e di fare impresa. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni non produce effetti soltanto nelle aule dei tribunali. Sta modificando profondamente il modo in cui banche e imprese costruiscono il rapporto di credito. Per gli intermediari finanziari il cambiamento è evidente. Concedere un finanziamento non significa più limitarsi ad analizzare un bilancio, acquisire alcune garanzie e verificare il rispetto dei limiti deliberativi interni. Ogni decisione creditizia deve essere il risultato di un processo istruttorio documentato, tracciabile e coerente con il profilo di rischio dell’operazione. Ciò comporta un rafforzamento della qualità delle informazioni raccolte, della capacità di interpretare gli indicatori economico-finanziari e dell’integrazione tra funzioni commerciali, credito, risk management e compliance. L’istruttoria diventa così il primo presidio di gestione del rischio. Una pratica ben costruita non tutela soltanto la banca dal rischio di insolvenza, ma riduce anche il rischio operativo, il rischio legale, il rischio reputazionale e quello derivante da eventuali contestazioni giudiziarie. L’attività di monitoraggio assume un’importanza altrettanto decisiva. Le Linee Guida EBA sulla Loan Origination and Monitoring hanno definitivamente superato l’idea che la valutazione del merito creditizio si esaurisca con la delibera del finanziamento. Il monitoraggio periodico dell’impresa affidata diventa parte integrante del processo di gestione del credito. L’intermediario è chiamato a cogliere tempestivamente eventuali segnali di deterioramento: riduzione della redditività, tensioni di liquidità, incremento dell’indebitamento, ritardi nei pagamenti, peggioramento del capitale circolante, perdita di clienti strategici o modifiche significative del contesto competitivo. Il credito non viene più gestito come un rapporto statico. Diventa un processo dinamico che accompagna l’intero ciclo di vita del finanziamento. Anche per le imprese il cambiamento è profondo. Per molti anni ottenere credito significava soprattutto presentare garanzie adeguate e bilanci soddisfacenti. Oggi questi elementi restano importanti, ma non sono più sufficienti. Le banche chiedono sempre più frequentemente informazioni qualitative: piani industriali, business plan, analisi dei flussi di cassa prospettici, politiche di investimento, struttura organizzativa, sistemi di controllo interno, gestione dei rischi e capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. L’impresa non viene più valutata esclusivamente per ciò che è stata. Viene valutata soprattutto per ciò che dimostra di poter diventare. In questo contesto assumono particolare rilievo gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili introdotti dall’articolo 2086 del Codice civile. Una governance efficace non rappresenta più soltanto un obbligo normativo. Diventa un elemento che incide direttamente sulla qualità del merito creditizio. Un’impresa capace di produrre dati affidabili, aggiornati e tempestivi offre alla banca condizioni migliori per una corretta valutazione del rischio. Al contrario, informazioni incomplete, documentazione non aggiornata o previsioni economico-finanziarie poco credibili aumentano inevitabilmente l’incertezza della decisione creditizia. In definitiva, il dialogo tra banca e impresa tende a trasformarsi. Non è più fondato soltanto sul finanziamento richiesto. È sempre più costruito sulla qualità delle informazioni condivise. La trasparenza diventa quindi un interesse comune. Per la banca rappresenta uno strumento di gestione del rischio. Per l’impresa costituisce un fattore di credibilità. È questa, probabilmente, una delle conseguenze più significative dell’evoluzione normativa degli ultimi anni. Il credito non è più il risultato di una semplice negoziazione economica. È il prodotto di un processo informativo nel quale entrambe le parti sono chiamate a collaborare affinché la decisione sia sostenibile nel tempo.
L’evoluzione del diritto bancario dimostra come il credito non possa più essere considerato un semplice rapporto obbligatorio tra banca e cliente. Dietro ogni finanziamento si colloca oggi un sistema articolato di regole che coinvolge la trasparenza contrattuale, la qualità dell’istruttoria, la valutazione del merito creditizio, il monitoraggio dell’impresa, il rispetto dei principi di sana e prudente gestione e la tutela dell’equilibrio del mercato. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano questa trasformazione. Il tema non è più soltanto stabilire se un credito debba essere rimborsato, ma verificare se quel credito sia stato concesso, gestito e monitorato nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività bancaria. La validità del contratto, la legittimità degli interessi, l’efficacia delle garanzie e la responsabilità dell’intermediario diventano così parti di un unico sistema volto a garantire non soltanto la tutela della banca, ma anche quella dell’impresa, dei creditori e, più in generale, della stabilità del sistema finanziario. È forse questa la lezione più importante che emerge dalla normativa europea, dal Codice della crisi d’impresa e dalla più recente giurisprudenza della Cassazione: la migliore tutela del credito non nasce quando il finanziamento entra in sofferenza, ma molto prima, nella qualità dell’istruttoria che ne ha giustificato la concessione. In un mercato caratterizzato da crescente complessità economica, geopolitica e regolamentare, la vera forza del credito non risiede soltanto nelle garanzie acquisite o negli strumenti di recupero giudiziale. Risiede nella capacità della banca di assumere decisioni consapevoli, fondate su informazioni complete, analisi rigorose e una valutazione prospettica della sostenibilità finanziaria dell’impresa. È in questo passaggio che il credito cessa di essere una semplice operazione bancaria e diventa uno strumento di creazione di valore, capace di sostenere lo sviluppo dell’economia senza rinunciare ai principi di correttezza, responsabilità e stabilità che costituiscono il fondamento dell’attività bancaria contemporanea.