Prendersi cura di un familiare con disabilità grave è un diritto tutelato dall’ordinamento, ma comporta un prezzo da pagare sul fronte dei diritti accessori del lavoratore.
La circolare INPS ha aggiornato i massimali economici per il congedo straordinario legato alla Legge 104, confermando un meccanismo a doppio binario. Se da un lato l’assegno mensile garantisce una stabilità economica quasi totale, dall’altro blocca completamente la maturazione di ferie, tredicesima e Trattamento di Fine Rapporto.
Il congedo straordinario, regolato dall’articolo 42 comma 5 del Decreto Legislativo 151 del 2001, consente ai lavoratori dipendenti di assentarsi fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere un parente con disabilità grave. Durante questo periodo, l’Inps eroga un’indennità parametrata sull’ultima retribuzione base ricevuta, che viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga.
Questo importo copre quasi interamente lo stipendio ma è soggetto a un tetto massimo rivalutato annualmente che per l’anno in corso è stato fissato a 57.837 euro annui complessivi, cifra che include sia l’indennità netta spettante al lavoratore sia la contribuzione figurativa utile per la pensione. Se un lavoratore ha una retribuzione molto alta che supera questo tetto, l’indennità mensile subirà un taglio proporzionale, mentre per le retribuzioni medio-basse l’impatto sul netto mensile è praticamente nullo.
La nota dolente riguarda i diritti contrattuali accessori, poiché la circolare ribadisce che i periodi di congedo straordinario configurano una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro. Per questo motivo, durante i mesi di assenza il dipendente non accumula giorni di ferie né permessi contrattuali come i ROL.
Anche i ratei della tredicesima mensilità non maturano, determinando una riduzione della gratifica natalizia a fine anno in proporzione ai mesi passati in congedo. Allo stesso modo, la quota di liquidazione del TFR non viene accantonata per i periodi di assenza.
Se il lavoratore decide di non fruire del congedo in un blocco unico ma sceglie di frazionarlo a giorni, la perdita di ferie e tredicesima segue una regola specifica, in base alla quale i diritti maturano normalmente solo se i giorni di assenza non superano i quindici giorni di calendario all’interno del singolo mese.
Inoltre, l’INPS ricorda che quando si copre con il congedo il venerdì e il lunedì successivo, anche il sabato e la domenica intermedi vengono conteggiati e scalati dal monte complessivo dei due anni.
Il diritto al congedo biennale segue un rigido ordine di priorità a cascata che si sposta al soggetto successivo solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del precedente.
L’ordine prevede in prima battuta il coniuge convivente o la parte dell’unione civile, seguito dai genitori, dai figli conviventi, dai fratelli o sorelle conviventi e infine dai parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
La convivenza con il familiare disabile è un requisito essenziale che può comunque essere instaurato anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantito per tutta la durata dell’assenza.
Infine, il limite dei due anni è da intendersi come massimo complessivo per il disabile, il che significa che se un parente ha già utilizzato un anno di congedo per assistere lo stesso soggetto fragile, un secondo familiare che subentri potrà richiedere soltanto l’anno residuo.














