Cassazione: sì agli accordi prematrimoniali, ma con limiti





Una recente e importante sentenza della Corte di Cassazione ha segnato un’evoluzione significativa nel diritto di famiglia italiano. Essa ha aperto la strada al riconoscimento degli accordi prematrimoniali.



Il caso riguarda una coppia mantovana che, separatasi nel 2019, aveva stipulato un accordo prima del matrimonio per regolare alcuni aspetti economici in caso di futura crisi coniugale. La Suprema Corte, ribaltando una visione più rigida del passato, ha stabilito che tali patti possono essere validi. Tuttavia, è condizionato al fatto che non vadano a ledere i diritti fondamentali dei coniugi.



Storicamente, la giurisprudenza italiana ha sempre guardato con sospetto agli accordi prematrimoniali, considerandoli contrari all’ordine pubblico e alla “indisponibilità” dello status matrimoniale. L’idea era che non si potesse “contrattualizzare” la fine del matrimonio. Si temeva che compromettesse la libera volontà dei coniugi e il loro reciproco dovere di assistenza.



Con questa nuova pronuncia, tuttavia, la Cassazione ha adottato una prospettiva più moderna, riconoscendo l’autonomia negoziale delle parti anche in un ambito così delicato. Questo orientamento si allinea a quello di molti altri Paesi europei e occidentali, dove i “pre-nup” sono una prassi consolidata.



Cosa si può e cosa non si può pattuire
Nonostante l’apertura, la Cassazione ha posto dei limiti precisi a ciò che può essere oggetto di un accordo prematrimoniale. Si mantengono saldi alcuni principi fondamentali.



Patti consentiti:
Regolamentazione della vita familiare: I futuri coniugi possono definire aspetti relativi alla gestione del patrimonio e alla scelta del regime patrimoniale. Questo include separazione o comunione dei beni e altre questioni economiche specifiche.



Divisione dei beni: L’accordo può prevedere la ripartizione di determinati beni in caso di scioglimento del matrimonio. Ad esempio, la titolarità della casa coniugale o di altri immobili.



Condizione sospensiva: Per essere validi, questi patti devono essere configurati come un “contratto atipico” con condizione sospensiva. Ciò significa che producono i loro effetti solo nel momento in cui si verifica la crisi matrimoniale, e non prima.



Divieti assoluti:
Assegno di mantenimento/divorzile: È categoricamente vietato pattuire preventivamente l’ammontare o la rinuncia all’assegno di mantenimento o divorzile. Questo perché l’assegno ha una funzione assistenziale. Il suo importo deve essere stabilito dal giudice in base alle condizioni economiche e sociali dei coniugi al momento della separazione o del divorzio.



Diritti e doveri familiari: Non è possibile derogare ai diritti e doveri inderogabili che derivano dal matrimonio. Questo include l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, la collaborazione tra i coniugi e l’assistenza morale e materiale.



Interesse dei figli: Gli accordi prematrimoniali non possono in alcun modo ledere i diritti dei figli minori. Il loro interesse superiore deve sempre essere tutelato e deciso dal tribunale.



La decisione della Cassazione rappresenta un passo importante verso una maggiore flessibilità e autonomia dei coniugi. Questo è in linea con l’evoluzione sociale e con la crescente esigenza di certezza nei rapporti giuridici.



Se da un lato si riconosce la validità di accordi che affrontano con pragmatismo le dinamiche economiche, dall’altro si ribadisce la natura non negoziabile dei diritti che garantiscono l’equità e la protezione della parte più debole in caso di separazione.



Questa apertura, pur con le dovute cautele, potrebbe incoraggiare una maggiore consapevolezza e responsabilità nei futuri sposi. Essi potrebbero essere spinti a confrontarsi apertamente sulle questioni economiche e patrimoniali prima di compiere il passo del matrimonio.