Lavoro: Consulenti, mercato italiano stabile al di là della legislazione

Regole precise stabile il mercato

“Il mercato del lavoro ha delle sue regole che prescindono dalle leggi vigenti. Ad esempio in Italia i lavoratori a tempo determinato sono circa 3 milioni da tanti anni e le dinamiche normative non ne condizionano la contrazione o l’ampliamento”. Così Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intervenendo ieri sulla web tv dei consulenti del lavoro per uno speciale ‘Diciottominuti’ dedicato al decreto lavoro.

“Noi siamo tecnici e guardiamo ai numeri. Non partecipiamo al dibattito politico. Secondo i dati Istat c’è una quota fisiologica di lavoratori a termine che è stabile dalla fine del 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità poi sospeso a inizio 2020 per il Covid). Durante la pandemia il dato crolla (sotto i 2 mln e 400mila) per poi ritornare nel 2023 all’attuale soglia fisiologica. E percentualmente il dato è anche inferiore, visto il numero degli occupati è salito di molto”, ha spiegato ancora.

Decreto Dignità

“Il Decreto Dignità, di fatto, non è mai entrato in vigore. E nonostante questo i contratti a termine sono sempre rimasti costanti e coerenti. Ad oggi il 75% dei rapporti di lavoro è a tempo indeterminato e la maggior parte dei contratti a termine dura meno di un anno. Noi siamo tecnici, diamo giudizi su fatti o norme nella loro reale attivazione. E i dati, al momento, parlano chiaro”, ha spiegato ancora.

E Cavallera ha allargato la riflessione al confronto con la legislazione spagnola. “Si parla tanto del regio decreto-legge 32/2021 spagnolo come di un modello che l’Italia dovrebbe adottare, ma evidente si conoscono poco le profonde criticità che presenta”, ha spiegato.

“L’Italia -ha proseguito- ha ampie tutele per i lavoratori, la Spagna no. Non esiste il concetto di ‘giusta causa’ e nei casi ‘oggettivi’ o di licenziamento disciplinare si può licenziare senza corrispondere alcuna indennità. In caso di licenziamento invalido per motivo disciplinare oggettivo è riconosciuta un’indennità pari a 33 giornate di retribuzione per ogni anno lavorato, fino a max 24 mesi; nel caso di licenziamento per crisi aziendale, l’indennità è pari a 20 gg/anno lavorato fino a max 12 mesi”.

“Se è vero che la precarietà nel mondo spagnolo non è insita nel contratto a tempo determinato, di cui esiste un’unica tipologia con causalità più stringente e circoscritta, lo è nelle modalità di uscita del lavoratore dal contratto a tempo indeterminato. Il modello italiano è certamente più garantista di quello spagnolo”, ha concluso.

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