Verso il Referendum 2026: L’architettura costituzionale tra efficienza e garanzie.
Il dibattito sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente rappresenta uno dei passaggi più delicati della storia repubblicana. Non si tratta di una semplice modifica organizzativa, ma di un intervento chirurgico sul “sistema nervoso” dello Stato di diritto.
Per comprendere l’attuale quesito referendario, occorre analizzare la frattura tecnica avvenuta nel 1988. Con il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, il Ministro socialista Giuliano Vassalli volle introdurre la “parità delle armi” (Art. 111 Cost.)
Nel modello del socialista Vassalli, il processo è una contesa tra due parti paritetiche davanti a un terzo imparziale. Tuttavia, l’ordinamento giudiziario è rimasto ancorato a un modello di unicità della carriera.
Mentre il codice di procedura penale separa le funzioni, l’ordinamento permette il passaggio (seppur limitato dalle recenti riforme) tra il ruolo di chi accusa e chi giudica.
Le Ragioni del SÌ: Il Completamento del “Giusto Processo”
I sostenitori della riforma pongono l’accento sulla terzietà del giudice, intesa non solo come assenza di pregiudizio, ma come estraneità strutturale.
La vicinanza organica (stessi concorsi, stessa appartenenza al CSM) tra PM e Giudice creerebbe, secondo i fautori del SÌ, una “osmosi psicologica” che svantaggia la difesa.
La proposta prevede due distinti Consigli Superiori della Magistratura. Questo impedirebbe che la componente giudicante possa essere influenzata dalle istanze politiche o investigative della componente inquirente.
La separazione netta fin dall’accesso garantisce un’elevata competenza specifica nel rispettivo ambito, eliminando il fenomeno dei magistrati che cambiano funzione senza un’adeguata formazione nel nuovo ruolo.
Le Ragioni del NO: L’Unità della “Cultura della Giurisdizione”
La resistenza alla riforma affonda le radici nella saggezza dei Padri Costituenti, i quali progettarono un potere giudiziario unitario come baluardo contro l’autoritarismo.
Nel disegno costituzionale originario, il Pubblico Ministero non è un avvocato dell’accusa, ma un magistrato che ha l’obbligo di cercare anche le prove a favore dell’imputato. Separarlo dal Giudice significherebbe spingerlo verso una logica puramente investigativa e punitiva.
In quasi tutti gli ordinamenti a carriere separate, il PM finisce sotto il controllo o l’influenza del Ministero della Giustizia. I Costituenti vollero evitare proprio questo: un PM “poliziotto” alle dipendenze del governo di turno.
Toccare la Costituzione in questo punto significa alterare il bilanciamento tra i poteri dello Stato. La magistratura unitaria è stata pensata per essere un corpo autonomo e indipendente da ogni altro potere (Art. 104); frammentarla potrebbe indebolirne la capacità di resistenza a pressioni esterne.
Mettere mano alla Parte II della Carta è, come sottolineato, un “affare serio”. Se da un lato il modello accusatorio di Vassalli richiede un giudice che sia realmente “distante” dalle parti, dall’altro la storia d’Italia insegna che l’autonomia del PM è la prima garanzia di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Il voto del 2026 non riguarda solo l’organizzazione dei tribunali, ma l’essenza stessa della democrazia liberale: come garantire l’efficienza della giustizia senza sacrificare l’indipendenza di chi è chiamato a esercitarla.
