Le valute virtuali comunemente criptovalute oggi giorno rappresentano un settore speculativo molto diffuso, queste possono essere acquistate molto facilmente dagli exchangers online come binance o coinbase e scambiate anche con altri soggetti “non professionali”
di Gianmarco Piccoli
Le criptovalute possono essere detenute in piattaforme di scambio centralizzate e deFi , speculate in tempi più o meno brevi , spese per acquisti online o mantenute al sicuro in hard wallet.
Ad oggi possiamo affermare che lo stato italiano non ha dato una definizione giuridicamente rilevante alle valute virtuali.
Le valute digitali, definite non tradizionali sono “monete” alternative a quelle tradizionali aventi corso legale, possiamo definire il mercato un sistema di valuta alternativo e decentralizzato.
La mancanza di una normativa legale sulle criptovalute a favorito la diffusione di utilizzo in movimentazioni illecite ed anonime che hanno portato a discutere in commissione europea una nuova normativa sull’antireciclaggio e la regolamentazione di quest’ultime.
Le criptovalute sono state oggetto della sentenza della corte di giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2015 causa C264/14, oggetto della causa il corretto trattamento ai fini dell’IVA delle operazione di cambio di vita tradizionale contro la valuta virtuale, operazioni che comportavano un determinato margine.
È stato stabilito che queste operazioni definite a titolo oneroso ma al fine di pagamento debbano essere esenti iva.
Per valutare se le plusvalenze realizzare siano fiscalmente rilevanti, occorre verificare che ci sia stato il superamento della giacenza previsto dall’art. 67 comma 1- tre del TUIR ( 51.645,69 euro ). Limite di rilevanza per tutte le cessioni di valuta effettuate nel periodo di imposta.
L’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n.956-39/2018 ha affermato che la giacenza va verificata sul totale di tutti i wallet detenuti dal contribuente ( hard wallet e non ).
Al fine del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il valore in euro della moneta virtuale ceduta con il costo di acquisto della stessa, l’aspetto rilevante è che la plusvalenza si realizzi ai fini fiscali per il solo fatto di scambiare una valuta virtuale che sia con valuta Fiat o criptovaluta rimane tassabile.
In sostanza la plusvalenza tassabile una volta verificato il superamento della soglia di cui all’art 67 del TUIR è data dalla differenza tra il valore di carico della valuta virtuale ed il valore di realizzo dell’operazione di vendita della valuta virtuale.
Dalla differenza di questi due valori emerge la plusvalenza o minusvalenze da indicare nel quadro RT de modello redditi P.F.
La certificazione rilasciata dall’intermediario con cui si effettuano gli scambi di valute virtuali costituisce un documento essenziale per la dichiarazione dei redditi e deve conservata al fine di futuri controlli dell’amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell’art 5 comma 2 D.Lgs 461/97 le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere o criptovaute sononsoggette a imposta sostitutiva del 26% e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi annuale presentando il modello redditi persone fisiche.
Tutti tutti gli importi inseriti in dichiarazione devono essere espressi in euro ed indicati nel quadro RW degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta estera va calcolato con riferimento alla data del costo di acquisto.
Consiglio a chiunque operi nel mondo delle criptovalute di fare molta attenzione per la determinazione di plusvalenze da tassare e al monitoraggio fiscale da dichiarare in quanto ad oggi basta veramente poco per far scattare numerose sanzioni.