Lo Stretto di Hormuz non è solo una via d’acqua vitale per il commercio energetico globale; è un laboratorio giuridico dove si confrontano sovranità nazionale e libertà di navigazione.
La cornice legale che regola questo delicato equilibrio è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, spesso definita la “Costituzione degli oceani”.
Secondo l’UNCLOS, lo Stretto di Hormuz rientra nella categoria degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale che connettono una parte di alto mare (o zona economica esclusiva) con un’altra parte di alto mare.
Sebbene le acque dello stretto rientrino nelle acque territoriali di Iran e Oman, la loro importanza globale impone un regime giuridico speciale che limita la discrezionalità degli Stati rivieraschi.
A differenza del “passaggio inoffensivo” (che si applica alle normali acque territoriali e può essere sospeso per motivi di sicurezza), Hormuz è soggetto al regime del passaggio in transito.
Questo regime implica che:
Tutte le navi e gli aeromobili godono della libertà di navigazione e sorvolo ai soli fini del transito rapido e ininterrotto.
Il passaggio non può essere subordinato ad autorizzazioni preventive o discriminazioni basate sulla bandiera o sulla destinazione del carico.
I sottomarini possono transitare in immersione, una prerogativa che non avrebbero nel normale “passaggio inoffensivo”.
L’Articolo 44 della Convenzione è categorico nel definire le responsabilità di Iran e Oman. Gli Stati che si affacciano sullo stretto:
A differenza di altre zone marittime, il diritto di passaggio in transito non può essere sospeso per alcuna ragione, nemmeno per esercitazioni militari o motivi di sicurezza interna.
Devono segnalare adeguatamente qualsiasi pericolo noto per la navigazione all’interno dello stretto.
Non possono adottare leggi o regolamenti che abbiano l’effetto pratico di impedire o limitare il transito internazionale.
Nonostante la chiarezza dell’UNCLOS, la situazione rimane complessa. L’Iran ha firmato la Convenzione ma non l’ha mai ratificata formalmente, sostenendo spesso che solo gli Stati contraenti (che hanno ratificato il trattato) possano beneficiare pienamente del regime di “passaggio in transito”.
Tuttavia, la maggior parte della comunità internazionale e della giurisprudenza considera queste norme come parte del diritto consuetudinario, rendendole vincolanti per tutti gli Stati, indipendentemente dalla ratifica formale.
Il regime sancito dall’UNCLOS serve a garantire che le “vene” del commercio mondiale rimangano aperte. L’Articolo 44 agisce come una garanzia legale affinché la geografia non diventi uno strumento di pressione politica, assicurando che lo Stretto di Hormuz resti un bene comune internazionale.











