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Ddl Giustizia Civile: Cosa prevede la riforma.

(Public Policy) – Roma, 27 nov – Riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura...

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(Public Policy) – Roma, 27 nov – Riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, con obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi posti al Governo nel ddl delega sul processo civile, che ha ricevuto lo scorso 24 novembre il voto di fiducia dall’aula della Camera per poi essere approvato definitivamente (aveva già ricevuto a settembre l’ok da Palazzo Madama).

L’Esecutivo, secondo il testo redatto dalla commissione Giustizia al Senato (unico ramo parlamentare dove il ddl è stato modificato), avrà un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per emanare i dlgs (con possibilità di correttivi entro 2 anni).

Vediamo i principali contenuti, dunque, del ddl delega:

RISOLUZIONE ALTERNATIVA CONTROVERSIE

Tra i principi e i criteri direttivi della delega trova spazio l’esigenza di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie e l’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in varie tipologie contrattuali (contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura).

Sempre in materia di mediazione, tra gli elementi principali delle deleghe all’Esecutivo, ci sono: l’individuazione, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, della parte che deve presentare la domanda di mediazione e il riordino dello svolgimento della procedura (che si potrà svolgere anche da remoto), “nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione”.

GIUDICE DI PRIMO GRADO 

Di fronte al giudice di primo grado, in funzione monocratica (così come davanti al giudice di pace), l’obiettivo dei singoli criteri di delega è “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo”.

Per questo il ddl prevede, in particolare, che nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda siano esposti in modo chiaro e specifico. In generale, comunque, oltre alla riforma dell’atto di citazione sono previste numerose modifiche al codice di procedura in relaizone a trattazione e istruzione della causa.

La riduzione dei casi e la previsione che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l’atto introduttivo sia il ricorso sono alcune dei criteri di delega principali previsti per i tribunali in composizione collegiale.

APPELLO

Nella riforma delle disposizioni relative al processo di appello le deleghe principali riguardano gli atti introduttivi dell’appello, con le indicazioni previste a pena di inammissibilità che “debbono esposte in modo chiaro, sintetico e specifico”, e la previsione, fuori dall’improcedibilità, che l’impugnazione che non abbia una “ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata, a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi”.

In caso in cui l’istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento di un’ammenda pari a 10mila euro.

Previsto anche che la trattazione davanti alla corte d’appello si svolga “davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell’appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio”.

CASSAZIONE

Il ddl tratta anche del giudizio in Corte di Cassazione. Tra i punti salienti della delega vi sono: “introdurre un procedimento accelerato, rispetto all’ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondat”  e prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a 40 giorni prima dell’udienza l’onere di comunicazione della data della stessa al pm e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pm di depositare una memoria non oltre 15 giorni prima dell’udienza.

Da introdurre, ancora, in sede di dlgs la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto su cui abbia preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, “di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto”, prevedendo che per il rinvio pregiudizione si debba trattare di una questione di diritto, che presenti difficoltà interpretative e che sia suscettibile di porsi in molti casi.

CAUSE DI LAVORO E PROCESSO ESECUTIVO

In materia di lavoro, il ddl prevede, tra l’altro, l’unificazione e il coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti. Tra le novità, la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro dovrà avere carattere prioritario.

Numerose modifiche sono introdotte anche in materia di processo esecutivo, come in materia di relazione di stima e avvisi di vendita, che dovranno essere redatti secondo schemi standardizzati, e delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare, con durata annuale e incarico rinnovabile da parte del giudice dell’esecuzione (il professionista delegato dovrà svolgere almeno 3 esperimenti di vendita con obbligo di tempestiva relazione al giudice sull’esito).

Da introdurre nei decreti delegati, inoltre, la possibilità che il debitore possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato “per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima”.

Tra le altre numerose novità in materia di procedure esecutive vi è l’istituzione presso il ministero della Giustizia di una” banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima”.

PROCEDIMENTI TELEMATICI

In materia di efficienze e celerità dei procedimenti civili, la delega dispone che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, “il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza”, 

Il Governo, inoltre, dovrà rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario, prevedendo che il pagamento possa avvenire anche con bonifico, carta di credito o presso i tabaccai. 

Un criterio di delega, infine, riguarda l’introduzione di specifiche misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico.

CONSULENTI TECNICI

In materia di ctu il ddl delega mira a distinguere, tra l’altro, “le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento”.

Oltre all’esigenza di assicurare una formazione continua, ancora, si punta alla creazione di un albo nazionale unico, a cui magistrati e avvocati possano accedere “per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso”.

TRIBUNALE PER LE FAMIGLIE

Entro il 31 dicembre 2024 il Governo adotterà i dlgs e le norme transitorie per la nascita di un nuovo “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” a cui saranno “trasferite le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni” e quelle riguardanti la famiglia. A prevederlo è stato un emendamento delle relatrici al ddl, Fiammetta Modena (FI), Anna Rossomando (Pd) e Julia Unterberger (Svp), approvato in commissione Giustizia al Senato.

ARBITRATO

Infine, in materia di arbitrato, l’obiettivo è di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, “reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto che possono essere rilevanti” (con ipotesi di decadenza in caso di omissione).

Prevista anche” l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge” e “nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario”, con conseguente abrogazione del dlgs 5 del 2003.

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